sabato, Dicembre 21, 2024
Rivista Giuridica JUS

Volo cancellato: il vettore deve rimborsare anche le spese alberghiere ma non è responsabile delle modalità di sistemazione

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di Giancarlo Geraci

Si segnala questa pronuncia che, in un periodo come quello attuale di cancellazione voli in seguito ai problemi dovuti alla pandemia da Covid – 19, può risultare particolarmente attuale.

Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi su una questione interpretativa del Reg. UE n.261/2004 sollevata dal giudice austriaco, ha affermato che, in caso di cancellazione del volo ovvero di ritardato o negato imbarco, il vettore aereo ha l’obbligo di offrire gratuitamente al passeggero anche una sistemazione alberghiera, ma, allo stesso tempo, ciò non implica che sia anche tenuto “ad indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo”.

IL FATTO. Una turista disabile, che aveva acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” in cui era previsto anche il volo da Maiorca a Vienna, aveva subito la cancellazione del detto volo. Conseguentemente, la compagnia aerea, secondo quanto previsto dal Reg. Ue n.261/2004, organizzava la sistemazione della signora in un albergo, nell’attesa del volo successivo del giorno dopo. Tuttavia, una volta giunta nel detto alloggio, la signora subiva un danno fisico conseguente alla caduta cagionata dal fatto che le ruote della propria sedia a rotelle erano rimaste bloccate in una canaletta trasversale di un viottolo all’interno dell’albergo stesso. Conseguentemente, la signora citava il vettore aereo innanzi al giudice austriaco per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti. Il giudice di merito, in prima istanza, le dava torto ritenendo che il citato regolamento europeo non prevedesse anche una responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero all’interno dell’albergo. Il Tribunale superiore di Vienna, invece, dava ragione alla donna annullando la prima pronuncia. Conseguentemente, rilevato un contrasto interpretativo sull’interpretazione del Reg. UE n.261/2004, la Corte suprema austriaca si rivolgeva alla Corte di giustizia UE, in via preliminare, affinché la stessa facesse chiarezza sul punto.

LA SOLUZIONE. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in commento, interpreta il contenuto del Reg. UE n.261/2004 e, in particolare, l’art.9, nel senso che il vettore aereo, in caso di cancellazione del volo ovvero di negato o ritardato imbarco, ha l’onere di provvedere alla sistemazione alberghiera del passeggero. Tuttavia, qualora all’interno dell’albergo il passeggero dovesse subire danni dovuti a negligenza dell’albergatore, sarà solo quest’ultimo responsabile degli stessi e non anche il vettore aereo.

Il Regolamento in questione, infatti, impone al vettore di provvedere alla “sistemazione in albergo” del passeggero il cui volo sia stato cancellato, o il cui imbarco sia stato negato o eccessivamente ritardato. Tale onere, tuttavia, non può implicare che il vettore sia anche tenuto a farsi carico delle modalità di sistemazione in albergo e, dunque, di eventuali danni che il passeggero dovesse subire al suo interno.

COMMENTO. Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza sul contenuto dell’art. 9 del Reg. UE n.261/2004. Tale disposizione, in particolare, rubricata “Diritti del passeggero”, prevede che, in caso di cancellazione del volo ovvero di negato/ritardato imbarco, “il passeggero ha diritto a titolo gratuito […] alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero”.

Il problema che si è posto nel caso di specie è relativo all’interpretazione del sintagma “sistemazione in albergo” e, in particolare, su quale sia il contenuto di tale onere in capo al vettore aereo. Questi deve semplicemente indicare e rimborsare al passeggero il pernottamento in un determinato albergo ovvero deve anche preoccuparsi che tale sistemazione sia idonea e, dunque, eventualmente rispondere in prima persona di eventuali danni che il passeggero dovesse subire durante il detto pernottamento?

La questione, da un punto di vista interpretativo, è particolarmente interessante poiché il considerando n. 1 del detto regolamento afferma che l’intervento dell’Unione Europea nel campo del trasporto aereo ha lo scopo di “garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri” e, il considerando n.19, che viene in rilievo nel caso di specie, aggiunge che i vettori aerei devono “tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta”.

La Corte di Lussemburgo opera un bilanciamento che appare corretto. Questa afferma, infatti, che l’art. 9 deve essere interpretato nel senso che il vettore, da un lato, ha l’obbligo di fornire un’assistenza che possa definirsi adeguata e che gli imponga di selezionare “con cura l’albergo, dopo essersi assicurato che tale albergo sia idoneo a rispondere a ragionevoli requisiti di una camera d’albergo e del pagamento dei relativi costi”; dall’altro lato, tuttavia, tale obbligo non può estendersi fino a dover ritenere il vettore responsabile di danni che dipendano dalle “modalità” della sistemazione alberghiera e, dunque, di conseguenze imputabili esclusivamente a disorganizzazione e negligenza dell’albergatore stesso.

La sistemazione gratuita in un albergo è una misura a carattere indennitario, gravante sul vettore e garantita uniformemente a tutti i passeggeri. Se a questa si aggiungesse la richiesta misura risarcitoria, in caso di danni subiti all’interno dell’albergo, allora, secondo la Corte, si determinerebbe uno squilibrio eccessivo di prestazioni a carico dello stesso vettore.

Nel caso di specie, dunque, dopo aver verificato che l’albergo fosse idoneo ad ospitare le particolari esigenze della persona disabile e aver provveduto alla sua sistemazione per il pernottamento, sul vettore aereo non grava più alcun ulteriore onere, onde per cui di ogni eventuale danno che ivi dovesse verificarsi sarà responsabile l’albergatore.

SCHEMA DI RIEPILOGO. Pare, dunque, opportuno, al termine dell’esame della pronuncia in commento, riepilogare quali sono i punti fondamentali, previsti dal Reg. UE n.261/2004, per la tutela del passeggero. In particolare, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a:

  1. alternativamente, rimborso del biglietto aereo ovvero imbarco in volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni comparabili al volo cancellato;
  2. compensazione pecuniaria, a seconda della lunghezza della tratta del volo cancellato, salvo le eccezioni previste dall’art.5, ovvero in caso di cancellazione dovuta a circostanze eccezionali;
  3. pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa (in caso di opzione per volo alternativo);
  4. sistemazione alberghiera, nelle condizioni e secondo le modalità esaminate nel presente contributo;
  5. in quest’ultimo caso, poi, il passeggero ha anche diritto ad effettuare, a titolo gratuito, a spese dell’albergo ove è sistemato, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica (anche se, con l’eliminazione del roaming, tale opzione risulta ormai superata).

Sempre a proposito di diritti dei passeggeri, si segnala il recente comunicato stampa dell’ENAC che, coerentemente a quanto sostenuto, prima, dalla Commissione Europea e, poi, dall’Antitrust, sulla nota questione dei voucher sostitutivi del rimborso del biglietto aereo, afferma che le compagnie aeree hanno il dovere di rimborsare il costo del biglietto di un volo cancellato a causa dell’emergenza da Covid-19. In particolare, con riferimento agli ultimi D.P.C.M. che hanno limitato gli spostamenti all’interno del suolo italiano, l’ENAC richiama le compagnie aeree ricordando loro che queste “hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo” (vd. Comunicato Stampa ENAC n.63/2020 del 6.11.2020).

Giancarlo Geraci - Avvocato del Foro di Palermo

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