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Comunicato Jus sulla modifica dell’art. 543 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi in ordine alla notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento.

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Come noto, l’art. 543 c.p.c. è stato novellato con l’introduzione, dopo il quarto comma, della previsione di ulteriori incombenti per il creditore procedente, il quale entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore ed al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

La circolare ministeriale del 20 settembre 2022, diretta agli Uffici UNEP, ha ritenuto di dover considerare il suddetto adempimento quale atto che perfeziona l’intera procedura esecutiva presso terzi e quindi, secondo tale lettura, l’attività posta in essere dal funzionario UNEP andrebbe configurata nell’ambito dell’esecuzione forzata, per cui la notifica dell’avviso suddetto andrebbe inoltrata non già allo sportello notificazioni, ma allo sportello esecuzioni.

Si ritiene di dissentire dalla suddetta interpretazione resa dal Ministero, atteso che sul piano giuridico l’avviso di cui al nuovo art. 543 c.p.c. V comma consiste in un vero e proprio atto di parte in quanto formato e sottoscritto dal difensore (al pari ad esempio dell’atto di precetto o dell’avviso ex art. 498 c.p.c.) , mentre l’Ufficiale Giudiziario svolge esclusivamente l’attività notificatoria, senza partecipare alla stesura del testo o alla formazione dell’Atto (come invece nel caso dell’atto di pignoramento).

Sotto il profilo pratico, inoltre, la questione risulta di non poca rilevanza, sia perché il numero degli sportelli del Settore Esecuzione è inferiore rispetto a quelli delle Notificazioni, sia perché il difensore potrebbe anche provvedere ad effettuare la notifica in proprio, anche a mezzo pec nei confronti dei soggetti iscritti nel REGINDE e sia per il differente onere economico, di certo maggiore presso lo sportello esecuzioni.

Senza trascurare la problematica delle attività nelle more svolta, dalla data di entrata in vigore della novella alla emanazione della circolare ministeriale, che i Giudici dell’esecuzione si apprestano a dover valutare.

A nome dell’Associazione Giuridica JUS e nell’interesse degli Avvocatura tutta, si auspica e chiede quindi che la questione venga rivista ed esaminata più attentamente, ovvero, indipendentemente dalla libera organizzazione della ripartizione del lavoro tra gli sportelli UNEP, che si proceda ad una fedele lettura della novella che, a nostro avviso, non preclude il compimento dell’incombenza da parte del difensore in proprio, nelle forme di cui alla legge 53/1994.

Palermo, lì 22 settembre 2022

                                                                                              Associazione Giuridica JUS  Il Presidente                                                                                               Avv. Maria Rita Ornella Costa                   

Avvocato del Foro di Palermo
Presidente Jus Associazione Giuridica

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