venerdì, Novembre 22, 2024
Sentenze

Riconoscimento dello status di rifugiato (Decreto 11 ottobre 2018)

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Tribunale Palermo, Sezione 1 civile

Data udienza 11 ottobre 2018
Integrale


Riconoscimento dello status di rifugiato - Onere probatorio -
Fattispecie - Impossibilità di riconoscimento di tale status

TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott.ssa Sebastiana Ciardo Presidente
2) dott. Fabrizio Lo Forte Giudice rel. est.
3) dott. Giulio Corsini Giudice
A scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti; sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero; ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 9112/18 R.G., vertente
TRA
(…) nato (…)
rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Ce. per mancato in atti
RICORRENTE
E
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di (…)
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.
Con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., nato a (…) proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del (…) 2018 e notificato in data (…) provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la necessità di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate (ivi compresa la forma di protezione residuale contemplata dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98).
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La Commissione Territoriale di Palermo si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e depositando apposita memoria difensiva, con la quale ha richiamato le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.
Va, in generale, osservato che si come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (cfr. Cass. civ., ord. n. 16362/16), di tal che la fondatezza delle domande avanzate dal ricorrente va esaminata mediante la verifica della sussistenza dei presupposti contemplati dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento delle suddette forma di protezione individuale (presupposti, peraltro, nel caso di specie positivamente accertati con il provvedimento in questa sede impugnato con riferimento al cd. permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98).
Il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate da (…) non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello status di rifugiato con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente (Bangladesh).
Al riguardo va osservato che il ricorrente - asseritamente originario di (…), ha affermato, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo (audizione condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale):

  • di avere vissuto nella località natale fino al momento dell'espatrio avvenuto "nel (…)"
  • di avere quali parenti prossimi ancora in vita la madre, due sorelle e quattro fratelli, con i quali è ancora in contatto;- di non essere sposato e di non avere figli;
  • di avere abbandonato il proprio paese di origine avendo subito delle minacce da parte di soggetti i quali pretendevanoche aderisse ad un gruppo politico denominato "(…)", sebbene egli non intendesse svolgere alcuna attività di partecipazione o propaganda politica (cfr. pp. 2 e 3 del verbale di audizione del ricorrente: "Avevo un po' di problemi nel mio paese. Il gruppo (…) volevano che entrassi a far parte del loro gruppo, però io sono una persona normale, non mi interessa la politica e mi hanno minacciato" se mi vedevano per la strada, volevano picchiarmi e io ho pensato che fosse meglio lasciare il mio paese. (…) Venivano con un foglio, mi forzavano a firmare la mia accettazione a far parte del loro gruppo e mi dicevano che se firmavo avrebbero scritto il mio nome nel gruppo. (…) Io rispondevo che ero una persona normale e che al momento di votare avrei dato il voto a chi mi piaceva. Io non ho dato il mio nome, non ho firmato, è così quando mi trovavano per strada mi prendevano, mi dicevano parolacce e mi picchiavano ed allora ho deciso di lasciare il mio paese"); di non essersi mai interessato di politica;
  • di non aver mai chiesto protezione alle autorità statali perché ha preferito espatriare.
    In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che Tenere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico - economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ./n. 26278/05).
    Orbene, a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all'attendibilità delle propalazioni del ricorrente/ deve rilevarsi che i potenziali pregiudizi dal medesimo allegati non appaiono - neppure sul piano dell'astratta allegazione - riconducibili a ragioni legate all'etnia di appartenenza del ricorrente ovvero alla religione da quest'ultimo professata o al relativo impegno sociale e/o politico.
    Infatti lo stesso ricorrente ha affermato di non aver avuto mai alcun interesse politico e di non avere mai svolto una attività di partecipazione o propaganda attiva per la quale potesse temere di subire ritorsioni; egli, inoltre, in sede di audizione non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile dei motivi per i quali alcune persone volessero costringerlo ad aderire al movimento politico denominato "(…)".
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    Non può, pertanto, riconoscersi, in favore del ricorrente, lo status di rifugiato, in difetto dei presupposti normativamente previsti e, in particolare, non potendosi predicare la ricorrenza di un fondato timore di subire ripercussioni negative (sub specie di negazione di fondamentali diritti di libertà o possibile pregiudizio per l'incolumità fisica) correlati alle ragioni sopra citate.
    Non sussistono, poi, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, non potendosi nella specie ravvisare un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alta vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale").
    Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (nell'accezione definito dall'art. 14) e non possa o, a causa di tale rischiò, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.
    La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto, ha statuito che "resistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale", aggiungendo che "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso (…) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/Q7).
    Nel caso di specie, tuttavia, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio - politico religioso del (…), non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una situazione di "generalizzata violenza" di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio/registrandosi invece episodi di violenza/uccisioni ed arresti illegali che però, da un lato/hanno interessato specifiche categorie di persone (sostenitori del Partito nazionalista di opposizione - BN./mezzi di informazione critici verso le autorità/ giornalisti/blogger ed editori laicisti) fra le quali non rientra il ricorrente (v. ad esempio il (…) pubblicato il 12 gennaio 2017/ reperibile in (…); cfr. altresì il rapporto annuale 2016/2017 di Amnesty International pubblicato il 22 febbraio 2017).
    In particolare, dalle più aggiornate informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (European Asylum Support Office) e collazionate nel documento denominato "Country OverView - (…) diffuso nel mese di dicembre 2017 ed reperibile sul sito web dell'Agenzia emerge che il paese, a decorrere dall'anno 2015, è stato interessato da taluni attentati commessi da appartenenti a gruppi estremisti islamici jihadisti operanti sul territorio ed
    apparentemente originati da motivi di ortodossia religiosa, diretti tuttavia nei riguardi di soggetti appartenenti a categorie ben determinate (giornalisti ovvero internet-bloggers e sostenitori dei diritti degli omosessuali), alle quali non risulta appartenere il ricorrente.
    Risulta, altresì, che dall'anno 2016 il Bangladesh abbia a sua volta accolto migliaia di rifugiati Rohingya provenienti dallo Stato del Myanmar ed ivi vittima di brutali repressioni e di un regime di apartheid, da ultimo recentemente differendo l'attuazione di operazioni di rimpatrio dei medesimi (cfr., al riguardo, anche il comunicato "Rinvio dell'attuazione dell'accordo tra Bangladesh e Myanmar" diffuso sul sito web di Amnesty International - Italia e datato 22 gennaio 2018).
    Ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi con riferimento alla regione territoriale di provenienza del ricorrente ed avuto riguardo alla confessione religiosa dal medesimo praticata (musulmana,
    maggioritaria nel paese di origine e tale da escludere la possibilità di stabile e non occasionale frequentazione di congressi o luoghi abitualmente frequentati da potenziali bersaglio di aggressioni o attacchi terroristici di matrice religiosa quali quelli documentati dalle informazioni sul paese di origine sopra citate) la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato suscettibile di porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
    Va, dunque, respinta là domanda diretta a conseguire lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria, con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente (…).
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    Possono, invece, ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.
    Ed invero, il ricorrente medesimo ha fornito prova circa il proprio positivo inserimento e radicamento nel tessuto economico - sociale dello Stato italiano, raggiunto tra l'altro mediante l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro (…), con mansioni di aiuto pompista di distributore di carburante: attività per la quale lo stesso risulta avere percepito una regolare retribuzione (cfr. documenti INAIL e UNILAV, depositati all'udienza del 10 ottobre 2018).
    Tenuto conto di ciò, la recisione di tale rapporto ed il rimpatrio del ricorrente sortirebbero l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie al proprio lavoro personale e precipitarlo in una condizione di totale insicurezza economica e, in definitiva, personale, tenuto conto delle condizioni economiche del paese di origine (Bangladesh) che notoriamente versa in una situazione di grave crisi economica e di estrema povertà.
    Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, può predicarsi la ricorrenza di gravi ragioni di carattere umanitario ostative al rimpatrio del ricorrente e suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un permesso di soggiorno ai sensi del citato art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.
    In proposito va osservato che, all'epoca dell'ingresso del ricorrente nel territorio dello stato, della formulazione dell'istanza diretta ad ottenere le forme di protezione internazionale riconosciute dal nostro ordinamento e dell'instaurazione del presente giudizio di impugnazione (nonché della piena maturazione dei presupposti di fatto legittimanti la positiva valutazione in ordine all'inserimento sociale ed economico del soggetto) la suddetta norma era in vigore.
    Recentemente tuttavia In particolare l'art. 1 del D.L. n. 113/18, munito di immediata efficacia precettiva ma allo stato non ancora convertito in legge ordinaria e rubricato "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario" ha statuito, al comma 1, lett. b), che "all'art. 5 - D.Lgs. n. 286/1998 - al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole "per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli art. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.Lgs. 28.01.2008 n. 25".
    Per effetto dell'anzidetta novella, l'istituto del permesso di soggiorno per "gravi motivi umanitari" contemplato dalla previgente versione della norma è stato sostituito con una pluralità di permessi di soggiorno riconosciuti in presenza di talune fattispecie "tipiche" preventivamente individuate (bisogno di cure mediche, patimento di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, provenienza da un Paese che si trova in una situazione temporanea di calamità, compimento di atti di particolare valore civile).
    La nuova disciplina non prevede alcuna disposizione transitoria atta a regolare i procedimenti finalizzati ad ottenere il riconoscimento, in sede giurisdizionale, di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari nell'accezione contemplata dalla previgente normativa.
    L'unica disposizione transitoria riscontrabile nel testo del decreto è costituita dal comma 9 dell'art. 1, a mente del quale "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiornò recante la dicitura "casi speciali" ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato".
    Orbene, può ritenersi che la norma citata debba trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge non solo nella fase amministrativa (ossia nell'ambito dell'iter di primo esame della domanda avanzata dallo straniero da parte delle competenti Commissioni Territoriali) ma anche nella fase giurisdizionale.
    Ciò lo si ricava, per un verso, dal rilievo che la norma sopra citata pare fare riferimento alla tipologia di titolo di soggiorno in concreto attribuibile da parte dell'autorità amministrativa preposta (ossia della Questura territorialmente competente) in presenza di una statuizione con la quale la Commissione abbia, eventualmente, già delibato circa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario idonei ad escludere l'immediato rimpatrio ed a giustificare il rilascio di un titolo legittimante il regolare soggiorno del richiedente asilo all'interno del territorio dello Stato.
    Per altro verso, opinando nel senso di escludere dal meccanismo di "conversione" anzidetto lo straniero rispetto al quale sia stata accertata in sede giurisdizionale, sia pure in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto - legge, la sussistenza di circostanze di fatto compiutamente perfezionatesi in epoca anteriore e suscettibili di configurare, alla stregua della previgente normativa, "gravi motivi di carattere umanitario" si creerebbe una irragionevole - e pertanto inaccettabile - disparità di trattamento rispetto a coloro il
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    cui diritto, pur sorto nella medesima epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del decreto - legge e basato su analoghe ragioni, sia stato riconosciuto in sede amministrativa.
    Occorre, in altri termini, scongiurare il rischio di applicare un trattamento penalizzante in ragione di variabili (quale la maggiore o minore durata dei procedimenti preordinati all'accertamento del diritto di ottenere una forma di protezione internazionale) del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
    La soluzione interpretativa sopra illustrata appare, allora, senz'altro applicabile laddove - come nel caso di specie - la condizione personale del richiedente asilo idonea al riconoscimento del permesso di soggiorno "per gravi motivi umanitari" nell'accezione già prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 si atteggi a circostanza di fatto preesistente rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, oggetto di mero accertamento successivo (restando indifferente il fatto che detto accertamento sia stato effettuato in sede "amministrativa" ovvero in sede giurisdizionale).
    Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute. P.Q.M.
    1) rigetta la domanda, avanzata dal ricorrentediretta a conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
    2) accerta il diritto del ricorrente (…) di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma
    6, D.Lgs, n. 286/98 (riguardato nella formulazione antecedente rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18) e, conseguentemente, dichiara che il ricorrente medesimo ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno "per casi speciali" ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 113/18, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
    3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
    Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
    Così deciso in Palermo l'11 ottobre 2018.
    Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2018.

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