giovedì, Novembre 21, 2024
Rivista Giuridica JUS

Il delicato bilanciamento tra il diritto alla salubrità dell’ambiente condominiale e l’attività lavorativa emergenziale del centro analisi.

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Il delicato bilanciamento tra il diritto alla salubrità dell’ambiente condominiale e l’attività lavorativa emergenziale del centro analisi.

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Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza del 24 novembre 2020, si è pronunciato, all’esito di un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., in merito al complicato caso in cui, all’interno dello stabile condominiale, vi sia un laboratorio di analisi cliniche che svolge, tra le altre attività, quella di effettuare test per la rilevazione del Sars-Cov-2, andando a stabilire quali precauzioni quest’ultimo debba adottare al fine di tutelare il diritto alla salubrità dell’ambiente di tutti i condomini.

IL FATTO. Il proprietario di uno degli appartamenti condominiali, sito nel pianerottolo al piano ammezzato che condivide con un laboratorio di analisi, ha agito ex art. 700 c.p.c. lamentando che, quotidianamente, si creano assembramenti, tanto nel detto pianerottolo che, anche, nella zona immediatamente antistante al portone condominiale, nella strada pubblica, a causa del gran flusso di persone che si reca ad effettuare test clinici per la rilevazione del Sars-Cov-2 nel predetto laboratorio. Quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, il ricorrente ha evidenziato, in particolare, come l’attività esercitata dal laboratorio di analisi fosse contraria alle prescrizioni del regolamento condominiale che, in particolare, vieta di adibire gli immobili a “gabinetti per cure di malattie infettive” e, quanto al periculum in mora, ha sottolineato la sussistenza di un pericolo grave, concreto e attuale alla salute non solo propria, ma anche di ogni altro condomino, a causa dell’assai rilevante afflusso quotidiano di soggetti che si recano per l’effettuazione dei suddetti test e che hanno un’elevata probabilità di essere infetti e, dunque, di contagiare gli altri abitanti dello stabile condominiale. Conseguentemente, il ricorrente ha domandato al Tribunale di inibire al laboratorio di analisi di continuare ad esercitare l’attività di esecuzione dei test volti alla rilevazione del virus Covid-19 e ogni attività a questa connessa.

Nel corso del giudizio è intervenuto anche il Condominio aderendo integralmente alle ragioni e alle domande del ricorrente.

Si è costituito il laboratorio di analisi, quale parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che già in seguito alla notifica del ricorso aveva provveduto a vietare ai pazienti del centro analisi di sostare nelle parti comuni condominiali, gestendone l’ingresso tramite un proprio impiegato posto all’esterno dell’edificio; che, in ogni caso, non gli poteva essere opposto il regolamento condominiale poiché pone un vincolo reale alle facoltà di utilizzo della proprietà privata e che, infine, non vi fosse alcuna prova certa che i pazienti del centro analisi avessero maggiori probabilità di essere positivi al Sars-Cov-2 rispetto a qualsiasi altro soggetto che abita nel condominio.

LA SOLUZIONE. Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza in commento, accoglie parzialmente la domanda cautelare proposta dal ricorrente principale, a cui si sono affiancate anche le ragioni del Condominio.

Preliminarmente, in seguito ad una ricostruzione certosina e degna di nota della normativa emergenziale, nazionale e regionale, sui laboratori di analisi e, in particolare, su quelli addetti ai test volti alla rilevazione del Sars-Cov-2, il decidente palermitano evidenzia come l’attività svolta dalla resistente fosse del tutto legittima e, anzi, si inserisse nel sistema del c.d. “tracciamento sanitario”, all’uopo messo in atto per far fronte all’attuale, nota, emergenza pandemica.

A questo punto, verificata la regolarità e la presenza delle relative autorizzazioni, il Tribunale di Palermo passa all’analisi dei suddetti elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Con riferimento al primo e, in particolare, quanto alla asserita, da parte del ricorrente, incompatibilità dell’attività svolta dal laboratorio di analisi rispetto alle prescrizioni del regolamento condominiale, il decidente ritiene non fondate tali argomentazioni. Come noto, infatti, ogni prescrizione contenuta nel regolamento condominiale che vada ad incidere non sulla gestione degli spazi comuni ma su quella che è la proprietà privata, ha natura di vincolo reale e non obbligatorio. Trattandosi, pertanto, di (quello che il giudice palermitano definisce) “onere reale” che grava sulle singole facoltà del proprietario, andandole a limitare, questi deve aver personalmente accettato il relativo regolamento condominiale ove le dette clausole siano previste. Nel caso di specie, tra l’altro, la questione non è stata ulteriormente scrutinata dal Tribunale poiché né il ricorrente, né il Condominio avevano prodotto, oltre al regolamento, anche il relativo verbale assembleare di approvazione dal quale si sarebbe potuto eventualmente evincere il consenso del proprietario dell’immobile attualmente adibito a laboratorio di analisi.

La parte più interessante è, invece, sicuramente quella relativa all’analisi del requisito del periculum in mora e, dunque, alla verifica della effettiva sussistenza di un pericolo grave, concreto e attuale alle ragioni del ricorrente e, in generale, ai condomini.

Il Tribunale, sul punto, ritiene effettivamente sussistente un pericolo per la salute dei condomini dello stabile ove esercita la propria attività il laboratorio di analisi e, pertanto, stabilisce l’adozione di specifiche precauzioni che devono essere adottate da quest’ultimo per la salvaguardia del predetto fondamentale diritto alla salute.

In particolare, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale ha stabilito che il laboratorio di analisi:

  1. proceda quotidianamente alla sanificazione dei locali condominiali impiegati per accogliere i pazienti;
  2. proceda alla sanificazione immediata dei locali condominiali, oltre che quelli interni di propria pertinenza, ogni volta che emerga un paziente positivo al test di rilevazione del Sars-Cov-2;
  3. che, in quest’ultimo caso, proceda altresì all’altrettanto immediata comunicazione della positività di un paziente, nel rispetto del relativo diritto di riservatezza, anche all’amministratore del condominio di modo che quest’ultimo adotti le precauzioni di sua competenza per la salvaguardia della salute dei condomini tutti.

COMMENTO. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Palermo si trova ad affrontare una questione assai delicata che, come un’altra già oggetto di trattazione in passato su questa rivista (link articolo), involve problematiche sollevate dall’attuale emergenza pandemica. In particolare, la questione oggi in esame concerne una situazione che sempre più spesso si va presentando in quei condomìni nei quali vi sono dei laboratori di analisi che svolgono (anche) test genetici ovvero tamponi buccali per la rilevazione del Sars-Cov-2.

Si tratta certamente di tematica delicata, come si evince anche dalla lettura della presente ordinanza, poiché vengono a trovarsi in gioco diritti costituzionalmente garantiti e che, allo stesso tempo, devono trovare un assai complicato bilanciamento. Da un lato, infatti, vi sono le esigenze economico – lavorative di un laboratorio di analisi che, anche vincendo relativo appalto, ha posto in essere un’importante spesa per dotarsi delle strumentazioni e delle certificazioni che lo autorizzino e che gli consentano di svolgere la predetta attività di rilevazione del contagio da Sars-Cov-2 (attività, questa, tra l’altro ulteriormente delicata in un periodo di pandemia come quello attuale e di certo meritevole di tutela) e, dall’altro, l’altrettanto meritevole di tutela diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente, di cui all’art. 32 Cost., di tutti i condomini i quali, spesso, si vedono costretti a fare un vero e proprio slalom negli spazi condominiali per cercare di superare le lunghe code di persone in attesa, magari anche “in apnea” per cercare di limitare al massimo le possibilità di un eventuale contagio.

Dunque che fare in questi casi? Sicuramente non si può pretendere l’inibizione di qualsivoglia attività di rilevazione e tracciamento posta in essere dai laboratori di analisi all’uopo autorizzati in nome del diritto alla salute dei condomini né, d’altro canto, si può ritenere che, come affermato dal Tribunale di Palermo, il fatto che questi svolgano un’attività di rilievo strategico in questo particolare periodo storico “non gli assegna una posizione di predominio sugli altri privati coinvolti nello svolgimento della sua attività che, perciò, non può in automatico essere esercitata dovunque e comunque”.

Occorre allora assumere delle precauzioni che consentano, in un’ottica di contemperamento di entrambi gli interessi in gioco, di continuare a svolgere l’attività lavorativa garantendo, al contempo, la salute e anche la non meno importante sensazione di sicurezza psicologica di chi abita nel medesimo stabile condominiale ove esercita la propria attività il laboratorio di analisi.

In quest’ottica, allora, appare senz’altro da ritenere equilibrata e ragionevole la pronuncia in commento che, nell’ottica della sempreverde massima “in medio stat virtus”, ha accolto il ricorso del condomino ma, al contempo, senza comprimere eccessivamente l’attività lavorativa del laboratorio di analisi.

È bastevole, in tal senso, al fine di assicurare e di garantire il diritto alla salute di ogni condomino, che il laboratorio di analisi adotti delle precauzioni di fondamentale importanza, quali la quotidiana sanificazione dei locali condominiali, il divieto di far stazionare i pazienti nei luoghi di pertinenza condominiale (androne, pianerottolo, etc…) e, soprattutto, l’obbligo di sanificazione ulteriore per ogni paziente il cui test sia risultato positivo alla rilevazione del Sars-Cov-2 con contestuale obbligo di comunicazione all’amministratore del condominio stesso.

Una domanda si pone a questo punto, al lettore sensibile all’aspetto pratico delle aule giudiziarie. Quid iuris nel caso in cui il responsabile del laboratorio di analisi ometta di effettuare la predetta sanificazione in caso di positività di un singolo paziente ovvero di comunicazione all’amministratore del condominio? Si può ritenere che il condominio possa agire in via esecutiva secondo la procedura di cui agli artt. 612 e ss c.p.c. e, soprattutto, si può ritenere conciliabile, da un punto di vista pratico, tale procedimento con le strette tempistiche che tali situazioni involvono? Forse sarebbe stato opportuno, in questo caso, al fine di dare maggiore forza coercitiva all’obbligo rivolto al laboratorio di analisi, corredarlo di un’apposita sanzione pecuniaria indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., che l’avrebbe reso senz’altro maggiormente “temibile”.

SCHEMA DI RIEPILOGO. Dunque, ricapitolando, questi sono i punti centrali affrontati nell’ordinanza in commento:

  1. il regolamento condominiale non può prevedere limitazioni alle facoltà della proprietà, a meno che non sia stato approvato anche dal singolo proprietario in questione;
  2. la presenza di un centro di analisi, specializzato in effettuazione di test di rilevazione del Sars-Cov-2, all’interno di un condominio può recare nocumento al fondamentale diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente dei condomini;
  3. pertanto, tale attività di rilevazione può essere consentita a condizione che questo adotti delle specifiche precauzioni al fine di salvaguardare la salute di ogni soggetto che “vive” gli spazi condominiali;
  4. qualora si agisca al fine di chiedere l’adozione delle predette specifiche precauzioni, potrebbe essere utile chiedere al giudice di pronunciarsi, ex art. 614 bis c.p.c., adottando misure di coercizione indiretta qualora il laboratorio di analisi non ottemperi spontaneamente a quanto prescritto dall’autorità giudiziaria.
      

 

Giancarlo Geraci - Avvocato del Foro di Palermo

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