mercoledì, Novembre 27, 2024
Rivista Giuridica JUS

INFORTUNIO SU STRADA SCONNESSA E DANNO DA INSIDIA – LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE VIENE MENO SOLO QUANDO LA CONDOTTA DELLA VITTIMA SIA COLPOSA E IMPREVEDIBILE (CASS. N. 456/2021)

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di Antonino Oceano

PREMESSA

Strade dissestate, rattoppate, marciapiedi divelti ed impraticabili. La viabilità nelle nostre città non è del tutto lineare e fluida perché, a causa delle ristrettezze economiche degli enti locali, da troppi anni si attende il rifacimento della pavimentazione. Tale scenario è ormai ampiamente diffuso e interessa tantissime città d’Italia, come noto, persino la Capitale.

Ciò costringe automobilisti e pedoni a praticare vere e proprie gincane nel tentativo di schivare buche, radici e altre insidie poste lungo la via, con conseguenti e frequenti sinistri stradali di ogni tipo e gravità.

Chiaramente lo scenario descritto sfocia, frequentemente ed inevitabilmente, in contenzioso giudiziario che vede contrapporsi, da una parte, utenti inferociti che intendono ottenere un risarcimento per i danni materiali subiti dai propri veicoli o, nei casi più gravi, per le lesioni e/o menomazioni fisiche riportate in seguito al sinistro causato dalla strada o dal marciapiedi sconnesso, e dall’altra l’ente locale che nel tentativo di difendere le proprie casse tenta in tutti i modi di resistere in giudizio.

È questo lo scenario che ha portato la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a pronunciarsi a più riprese su una  quaestio juris complessa ovvero la riconducibilità della pretesa risarcitoria nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. o, ritenendo l’ente un custode delle vie pubbliche, nella responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c..

foto dal web

DIRITTO

L’altalenante dibattito giurisprudenziale e dottrinale sull’esatto inquadramento giuridico della risarcibilità dell’infortunio subito su strada e/o marciapiede pubblico sconnesso impegna da molti anni la giurisprudenza e la dottrina italiana. Tale dibattito giuridico, ancora in pieno fermento, ad oggi, risulta una argomento che conduce ad interpretazioni e conseguentemente a decisioni (specie dei Giudici di merito), spesso contrastanti, che optano talvolta per l’applicazione dell’art. 2043 c.c., altre volte per l’applicazione dell’art. 2051 c.c..

A ben vedere, tale dibattito si focalizza sulla diversità dei presupposti applicativi della responsabilità ex art 2051 c.c. da una parte, e dei presupposti applicativi dell’art. 2043 c.c. dall’altra.

Le due disposizioni richiamate, infatti, sebbene risultino profondamente diverse dal punto di vista letterale, nella prassi applicativa dei Tribunali finiscono per alternarsi e sovrapporsi, trovando alternativamente applicazione nei casi concreti di danno conseguito e causato da pavimentazione pubblica sconnessa.

 Più dettagliatamente, ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La dottrina più illuminata, in questi casi parla di c.d. “natura oggettiva” che si fonda sul mero “rapporto di custodia”. Per cui per ottenere il risarcimento dei danni patiti, sarà necessario allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.

Diverso è il caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc (c.d. responsabilità aquiliana), secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Affinché tale ultima disposizione possa trovare applicazione, bisognerà, invece, allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.

LA SOLUZIONE

Su tale querelle è di recente intervenuta, nuovamente, la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021, con la quale ha fissato il principio secondo cui “ La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile”.

La vicenda presa in esame dalla Corte, in particolare, riguarda una donna che conveniva in giudizio il Comune di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l'infortunio riportato in conseguenza di una caduta verificatasi mentre attraversava la strada a causa dell’irregolarità del manto stradale.

Tale vicenda veniva, dapprima, nel corso del giudizio di primo grado inquadrata nell’alveo dell’art. 2043 c.c. con accoglimento della domanda e condanna dell’ente locale al pagamento del risarcimento per tutti i danni fisici riportati dall’attrice e conseguiti al sinistro.

Successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado, il giudice dell’appello, ritenendo che la fattispecie rientrasse nell'alveo dell'art. 2051 c.c., e attribuendo maggior rilievo all'efficienza del comportamento imprudente della vittima nella verificazione del danno, “che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso integrando gli estremi del fortuito”, ne escludeva la risarcibilità.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione. A conclusione del giudizio instaurato, la Suprema corte riteneva che l'Ente, proprietario della strada, supera la presunzione di colpa soltanto quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.

Pertanto, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento ha pertanto ritenuto che il Giudice di secondo grado non ha correttamente applicato gli artt. 2051 e 1227 del c.c.. Conseguentemente, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione.

COMMENTO

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come “ABNORME”, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..

In altre parole, secondo l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, il concorso causale colposo, da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c., interrompe il nesso eziologico tra la “condotta omissiva” dell'ente proprietario della strada (che avrebbe dovuto attivarsi per l’eliminazione delle insidie) e l'evento dannoso solo ove sia idoneo ad integrare gli estremi del “caso fortuito”, escludendo conseguentemente la risarcibilità.

Il caso fortuito a cui ci si riferisce è evidentemente quello di cui all’art. 2051 c.c. e da cui i vari orientamenti formatisi, attraverso interpretazioni talvolta estensive, altre volte restrittive, fanno dipendere la risarcibilità o meno di un particolare evento. Graverà sul Comune l’onere di provare il caso fortuito, da intendersi, secondo la nozione comune in giurisprudenza, un evento del tutto imprevedibile, eccezionale ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento lesivo.

A chiusura, per onestà intellettiva, appare opportuno evidenziare che la maggiore o minore propensione dei giudici ad accogliere le richieste di risarcimento degli utenti è evidentemente influenzata da svariati fattori non necessariamente di natura giuridica. Infatti, una eccessiva benevolenza nei confronti delle richieste risarcitorie, da una parte, potrebbe incoraggiare tanti altri “danneggiati” ad adire i Tribunali con conseguenti valanghe di azioni legali e con inevitabili conseguenze negative contro le già martoriate casse pubbliche.

Di contro, un eccessivo rigore nella concessione dei giusti risarcimenti potrebbe condurre ad un eccesso opposto, ovvero quello di portare le amministrazioni a maturare il convincimento che le strade pubbliche possano continuare a versare in stato di abbandono senza il rischio di incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Appare evidente, in definitiva, che la soluzione alla quaestio iuris iniziale, lasci il posto nella concretezza dei casi,  a scelte di natura mista la cui correttezza è rappresentata, a parere dello scrivente, dal giusto punto di equilibrio tra tutti i fattori (giuridici, politici, economici) sopra analizzati.

Antonino Oceano Avvocato del Foro di Termini Imerese

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