venerdì, Novembre 22, 2024
Sentenze

Responsabilità della struttura sanitaria (Sentenza 14 giugno 2018, n. 2901)

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Tribunale Palermo, Sezione 3 civile

Data udienza 8 giugno 2018
Integrale


Paziente - Responsabilità della struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10352/13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(…) e (…), in proprio e n.q. genitori esercenti la potestà sul minore (…), rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Gr. (…) per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30 luglio 2015
ATTORI
E
(…), rappresentata e difesa dall'avv. Li.Ta. (…) per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(…), rappresentato e difeso dagli avv. Li.Ab. (…) e An.Ca. (…) per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
CONVENUTO
E
(…), rappresentata e difesa dall'avv. Cl.Su. (…) per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
CONVENUTA
E
(…), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Fr.Su. (…) e Ro.Su. (…) per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
CONVENUTO
E
Azienda (…), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Po. (…) per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
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E
(…), rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Cr. (…) e Fi.Co. (…) per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale assicuratore per la responsabilità civile professionale di (…), rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ar. (…) per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo di (…)
TERZA CHIAMATA
E
(…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale assicuratore per la responsabilità civile professionale di (…), rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ar. (…) per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo di (…)
TERZA CHIAMATA E
(…) s.p.a. (già (…) - (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Co.Pa. (…) per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con notifica dell'atto di citazione effettuata il 28 giugno 2013 (e rinnovata, su ordine del giudice, in data 28 aprile 2014), (…) e (…), agendo in proprio e n.q. genitori esercenti la potestà sul minore (…), hanno chiesto la condanna solidale dei dott. (…), (…), (…) e (…), di (…) e dell'Azienda (…) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati nella complessiva somma di Euro 2.070.000,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) - scaturenti dalle conseguenze lesive della condotta tenuta, in data 11 febbraio 2012, dai sanitari dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "V.Ce." di Palermo in occasione di un ricovero per gravidanza a termine di (…) dal quale erano scaturite gravi patologie a carico del neonato (…).
Ai sensi dell'art. 269 c.p.c., i convenuti (…), (…) e D. sono stati autorizzati a chiamare in garanzia i rispettivi assicuratori per la responsabilità civile professionale, ossia (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.) e (…)-(…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.)
Preliminarmente, va dato atto della non applicabilità alla fattispecie della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013), entrata in vigore in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione con cui il convenuto D. ha prospettato una nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 164, quarto comma, c.p.c.
Per aversi nullità della citazione, invero, è necessario che il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione di petitum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., per il petitum, Cass. civ. n. 4828/2006 e, anche per la causa petendi, Cass. civ. n. 5743/2008).
Orbene, nella fattispecie in esame non può parlarsi di nullità, giacché dall'esame complessivo dell'atto di citazione si evince chiaramente che gli attori (in proprio e n.q.) hanno chiesto di essere risarciti dei danni conseguenti - a loro dire - ai trattamenti medico-chirurgici posti in essere in occasione del citato ricovero per gravidanza a termine di (…), in relazione ai quali hanno addotto la sussistenza una responsabilità professionale dei sanitari dell'Azienda convenuta e, in particolare, (anche) del dott. D..
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Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, potendo discendere sia - ex art. 1218 c.c. - dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente (cfr. Cass. civ. n. 24791/2008: "L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima"), da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004), sia - ex art. 1228 c.c. - dall'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal medico "quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale" (Cass. civ. n. 13066/2004).
Peraltro, "è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008). I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla L. n. 24 del 2017 (entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblico o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose".
Il terzo comma del medesimo art. 7, d'altro canto, statuisce che l'esercente la professione sanitaria operante presso la struttura - ancorché non dipendente della medesima - "risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
Tale ultima disposizione dovrebbe comportare il definitivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la responsabilità contrattuale del medico è giustificata dal contatto sociale che intercorre con il paziente; nel contatto sociale è, infatti, da ravvisarsi la fonte di un rapporto che quanto al contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi" (Cass. civ. n. 8826/2007).
Da ciò discendono conseguenze in punto di ripartizione dell'onere della prova, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Nel campo della responsabilità extracontrattuale, è noto che "in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. civ. n. 390/2008).
In tema di responsabilità contrattuale, prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica).
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o
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paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015).
In altri termini, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (così Cass. civ., sez. un., n. 577/2008; nello stesso senso, cfr. anche le più recenti Cass. civ. n. 24073/2017 e n. 4764/2016).
Rimane pertanto ininfluente, almeno dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, lo scrutinio in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass.
civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, secondo comma, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (cfr. Cass. civ. n. 5506/2014, n. 6093/2013, n. 5846/2007 e 9085/2006).
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al debitore provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ. n. 23918/2006, n. 11488/2004 e n. 5928/2002).
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito i giudici di legittimità hanno affermato: "In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso" (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte, "in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito" (così Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Passando all'esame del caso specifico, pacifica e incontestata - oltre che provata per tabulas cfr. doc. 16 della produzione allegata all'atto di citazione - è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenuta, a seguito del ricovero della trentottenne (…), in data 9 febbraio 2010, presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "V.Ce." di Palermo, ove la stessa (giunta alla quarantunesima settimana di gestazione della sua sesta gravidanza) veniva sottoposta a taglio cesareo d'urgenza alle ore 5:15 del successivo 11 febbraio.
Per ciò che concerne l'evento dannoso, va evidenziato che al minore (…), venuto alla luce alle ore 5:20 dell'11 febbraio 2010, in data 23 giugno 2011 veniva diagnosticata una "tetraparesi spastica per grave asfissia perinatale" cfr. doc. 9 della produzione allegata all'atto di citazione.
Purtuttavia deve rilevarsi, al tempo stesso, l'insussistenza di un rapporto di causa - effetto tra le lesioni patite dal neonato l'attrice e il compimento, da parte del personale sanitario dell'Azienda convenuta, di una o più condotte caratterizzate da negligenza, imprudenza e/o imperizia.
Orbene, in base alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è possibile effettuare la seguente ricostruzione cronologica degli eventi:
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"Da quanto riportato nella cartella clinica, nel corso del periodo di degenza la paziente veniva sottoposta a visite ginecologiche e svariati tracciati cardiotocografici ed alle ore 13.10 del 10.02.2011 veniva somministrata terapia con farmacologica propedeutica al parto naturale stimolato con prostaglandine (Propess). Veniva eseguito un tracciato cardiotocografico alle ore 18.15 che evidenziava parametri nella norma. Alle ore 23.45 veniva eseguita una visita ginecologica che registrava una situazione invariata e la presenza del battito cardiaco fetale. Alle ore 03.55 veniva eseguita una visita di controllo ginecologica che registrava un quadro invariato e battito cardiaco fetale. Alle ore 04.43 dell'11 febbraio, nel corso del monitoraggio cardiocotografico veniva rilevata un'anomalia, con attivazione di un segnale sonoro dell'apparecchio" cfr. relazione del C.T.U. dott. Ma.Ru., pag. 14;
"In tale senso si evidenzia che alle ore 4:43 l'ostetrica (…) si accorge che il tracciato è indicativo per una sofferenza fetale e chiama la dott.ssa (…) in sala travaglio. Il sanitario procede ad una visita ostetrica della paziente", registrando "la presenza di un tracciato rappresentativo di un utero contratto - discinetico" e somministrando "terapia farmacologica antispastica" cfr. relazione cit., pag. 14 e 24;
"… dopo 11.00 minuti (ore 04.54) veniva allertato il dott. (…), il quale constatava il persistere del medesimo quadro clinico ed alle ore 05.05 veniva allertato l'anestesista. Dopo ulteriori 10.00 minuti (05.15) veniva espletato il taglio cesareo in urgenza" cfr. integrazione redatta dal C.T.U. a seguito di ordinanza di questo giudice del 21 settembre 2016, pag. 3;
"Durante l'intervento, dopo aver proceduto allo scollamento della plica vescico uterina ed inciso l'utero sul segmento inferiore, trasversalmente, veniva estratto il feto che risultava vivo ed asfittico, di sesso maschile e del peso di grammi 3520. Veniva altresì evidenziata un'ampia lacerazione estendetesi dal terzo superiore della vagina fino all'inserzione del legamento rotondo omolaterale dal quale protrudeva il piatto placentare. Veniva pertanto estratta la placenta e asportato l'utero e gli annessi uterini, effettuata l'emostasi e sutura dei tessuti" cfr. relazione cit., pagg. 14-15;
In ordine alle condotte poste in essere dal personale sanitario, il C.T.U. ha rilevato:
"La paziente non presentava condizioni controindicanti l'induzione del travaglio in gravidanza protratta, con prostaglandine. L'epoca della gravidanza era pari a 41 settimane e tale circostanza in base alle raccomandazioni della medicina della evidenza, diffusamente condivise, prevede la realizzazione di procedure di ricovero e di induzione senza ulteriori valutazioni cliniche del singolo caso. Nel caso di specie, in concreto le condizioni cliniche della paziente non richiedevano accertamenti ulteriori rispetto quelli eseguiti in occasione dell'accesso al pronto soccorso" cfr. relazione cit., pagg. 20-21;
"Per quanto riguarda l'orario di inizio dell'induzione con gel e con il Bishop tra 5 e 6 riteniamo che le considerazioni organizzative del proprio punto nascita debbano prevalere su altre eventuali considerazioni pubblicate in letteratura, e non confermate, sull'importanza del ritmo circadiano nell'induzione. Nel caso di specie risulta che l'indizione del travaglio di parto con prostaglandine sia stato consono ed opportuno; i monitoraggi della paziente e l'esecuzione di tracciati cardiotocografici risultano congrui" cfr. relazione cit., pagg. 23-24;
"… la paziente nel corso delle ore successive alla terapia inducente il travaglio di parto veniva monitorata sotto l'aspetto ostetrico e strumentalmente con registrazione di plurimi tracciati cardiotocografici. In particolare modo, l'esame di tali registrazioni, permette di evidenziare come dalle ore 09.53 alle ore 04.58 evidenziano complessivamente un tracciato, sebbene non rassicurante, non indicativo per l'espletamento di un cesareo di urgenza in epoca antecedente al cesareo espletato" cfr. relazione cit., pag. 21;
"Infine per quanto attiene alla rottura d'utero in diagnosi, la stessa non poteva essere prevedibile o prevenibile e con elevata probabilità si è realizzata a seguito del persistente ipertono uterino e del quadro discinetico. Le cure chirurgiche praticate dagli ostetrici, e successivamente dal dott. (…), appaiono congrue opportune ed efficaci, avendo impedito il realizzarsi di complicanze emorragiche che avrebbero esposto a grave rischio la vita della paziente" chiarimenti del C.T.U. a seguito delle osservazioni del C.T.P del convenuto (…), pag. 3.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
A questo punto occorre evidenziare che, con specifico riferimento al contegno tenuto dalla dott.ssa (…), il C.T.U. ha osservato che "alle ore 04,43 il quadro clinico della gestante e del feto, era già chiaramente indicativo per l'espletamento di un taglio cesareo in urgenza, cosi come riportato in cartella dalla dott.ssa (…); alla luce di tale condizione, la dott.ssa avrebbe dovuto allertare contestualmente il dott. (…) e l'anestesista, ossia attivarsi per formare l'equipe chirurgica nel minor tempo possibile, posto che era evidente che si doveva procedere con urgenza ad estrarre il feto" chiarimenti del C.T.U. a seguito delle osservazioni del C.T.P dell'Azienda convenuta, pag. 5 e, inoltre, che "valutata la tempistica con la quale si sono svolti gli eventi, si ribadisce come risulti incomprensibile e immotivato il lasso di
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tempo intercorso tra manifestazione chiara al tracciato di sofferenza fetale acuta e della discinesia uterina, opportunamente diagnosticate dalla dott.ssa V. ed il ritardo nell'espletamento del parto per taglio cesareo rappresentato da 20 minuti di attesa prima di allertare l'anestesista, posto che non risulta essersi realizzata alcuna condizione ostativa a procedere nel più breve lasso di tempo all'estrazione del feto, così come necessario" chiarimenti del C.T.U. a seguito delle osservazioni del C.T.P della terza chiamata (…) s.p.a., pagg. 2-3.
Ora, dopo aver rammentato il principio per cui "nel nostro ordinamento vige il principio "iudex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio; ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche; in ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto" (Cass. civ. n.
11440/1997; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 5032/2007, n. 19434/2006, n. 14849/2004, n. 10212/2004, n. 13863/1999 e n. 3551/1998), nella fattispecie si osserva che le suddette valutazioni del C.T.U. non possono essere condivise e vanno quindi disattese, ponendosi in aperto contrasto con quanto rilevato in precedenza a proposito delle risultanze dei tracciati cardiotocografici, che - ad avviso dello stesso consulente - fino alle ore 4:58 non avevano evidenziato un quadro indicativo per l'espletamento di un taglio cesareo d'urgenza in un momento anteriore a quello effettivamente praticato.
Chiamato a prendere posizione in merito a tale palese contraddizione, il C.T.U. ha replicato che "con riferimento alla discrasia tra l'orario 04.58 riportato nel tracciato cardiotocografico e quanto registrato in cartella dalla dott.ssa (…), con riferimento ai primi segni strumentali di alterazioni della contrazione uterina, si ritiene far riferimento alle annotazioni temporali riportate in cartella dalla dottoressa, ritenendo le stesse più attendibili rispetto alla registrazione automatica dell'ora riportata in capo al tracciato cardiotocografico; pertanto la sequenza temporale degli eventi in relazione alla manifestazione delle variazioni in peius del tracciato cardiotocografico è da intendersi valutata secondo quanto riportato nel diario clinico e già esaminata" chiarimenti del C.T.U. a seguito delle osservazioni del C.T.P dell'Azienda convenuta, pag. 5.
Una siffatta spiegazione non risulta convincente, perché fondata - da un lato - su una mera (e improbabile) congettura, vale a dire l'ipotizzata erroneità dell'orario riportato nel tracciato cardiotografico, e - dall'altro - su un'asserzione del tutto apodittica (in quanto non sorretta da alcuna argomentazione scientifica), ossia quella secondo cui le annotazioni apposte in cartella clinica alle ore 4:43 dalla dott.ssa (…) ("PVC apprezzato, dilatazione 5-6, bordi soffici, liquido amniotico chiaro, utero contratto discinetico, PP cefalica -2, Si pratica Spasmex 1 fiala e si prescrive flebo glucosata 5% + 2 fiale di Spasmex") evidenziassero, di per sé stesse, un quadro clinico chiaramente indicativo per un taglio cesareo d'urgenza.
Deve quindi ritenersi che, nel caso in esame, l'esigenza indifferibile di praticare un parto d'urgenza sia insorta alle ore 4:58, ossia nel momento in cui il tracciato cardiotografico, dopo la somministrazione della terapia antispastica, tornava a registrare segni di una probabile grave sofferenza fetale.
Ne consegue che la chiamata dell'anestesista (dott. (…)) alle ore 5:05 e l'espletamento del taglio cesareo alle ore 5:15 non possono essere considerati indice di un comportamento colpevolmente inerte da parte dei sanitari dell'Azienda convenuta e, in particolare, della dott.ssa (…), ove si consideri la letteratura scientifica citata (e condivisa) dal C.T.U., secondo la quale "il tempo minimo che intercorre in un ospedale di 1 livello tra il momento della decisione di effettuare l'intervento e l'inizio della sua esecuzione è di 37 minuti, mentre in un ospedale di 2 livello è di 28 minuti ed in un ospedale di 3 livello è di 17 minuti" chiarimenti del C.T.U. a seguito delle osservazioni del C.T.P della terza chiamata (…) s.p.a., pag. 3.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande di risarcimento formulate da (…) e (…), in proprio e n.q. genitori esercenti la potestà sul minore (…), devono essere rigettate, stante la ritenuta insussistenza - alla stregua del criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non") - di un nesso causale tra le lesioni occorse al neonato in occasione del parto dell'11 febbraio 2010 ed una condotta negligente, imprudente o/o imperita tenuta dai sanitari dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "(…)" di Palermo.
Il mancato accoglimento delle richieste risarcitorie degli attori determina - evidentemente - l'assorbimento delle domande di garanzia spiegate dai dott. (…) e (…) nei confronti della (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.) e dalla dott.ssa (…) nei riguardi della (…)-(…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), nonché delle domande di regresso formulate dalla (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.)
Tenuto conto dell'estrema delicatezza della vicenda e dell'elevata complessità degli accertamenti medico - legali posti alla base della decisione, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione
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temporis al presente giudizio - anteriore alla modifica sancita dalla L. n. 162 del 2014) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e i convenuti.
Alla luce della pacifica - e documentata cfr. polizze in atti - vigenza, in relazione all'evento oggetto di causa, dei contratti assicurativi stipulati dai dott. (…), (…) e (…) con le compagnie terze chiamate, queste ultime devono essere condannate al pagamento delle spese processuali dei rispettivi assicurati, rilevando il mancato superamento del quarto della somma assicurata. In proposito occorre infatti precisare che "in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale" (cfr. Cass. civ. n. 5242/2004). Si osserva, peraltro, che l'art. 1917, terzo comma, c.c. non è suscettibile di deroga se non in senso più favorevole all'assicurato e, nell'ipotesi in cui una clausola vi deroghi in senso meno favorevole all'assicurato, essa sostituita di diritto dalla citata disposizione codicistica (cfr. art. 1932 c.c.), per cui "deve, quindi, considerarsi come non apposta la clausola negoziale con cui si stabilisca che l'assicuratore non riconosce al cliente le spese per i legali che non siano da essa stessa designati" (Trib. Napoli n. 7080/2014).
Con riferimento alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, va rammentato che "il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ. n. 28094/2009; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 25179/2013 e n. 6199/1996).
Nel caso specifico, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese in questione - nei rapporti interni tra le parti - devono porsi a carico degli attori, a ciò non ostando la circostanza che questi ultimi siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 23 maggio 2013 cfr. doc. 15 della produzione allegata all'atto di citazione, giacché la Suprema Corte precisato che "per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente" (Cass. civ. n. 14888/2012). P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande risarcitorie avanzate, nell'ambito del presente giudizio, da (…) e (…), agendo in proprio e n.q. genitoriesercenti la potestà sul minore (…), nei confronti di Azienda (…), (…), (…), (…), (…) e (…);
2) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da (…) nei confronti della terza chiamata (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.);
3) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da (…) nei confronti della terza chiamata (…) s.p.a. (già (…)-(…) s.p.a.);
4) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da (…) nei confronti della terza chiamata (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.);
5) dichiara assorbita la domanda di regresso formulata dalla (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), quale assicuratore per laresponsabilità civile professionale di (…);
6) dichiara assorbita la domanda di regresso formulata dalla (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), quale assicuratore per laresponsabilità civile professionale di (…);
7) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori e le parti convenute;
8) condanna la (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spesedi lite di (…), liquidate in complessivi Euro 10.738,53, di cui Euro 1.477,53 per esborsi ed Euro 9.425,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
9) condanna la (…) s.p.a. (già (…)-(…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dellespese di lite di (…), liquidate in complessivi Euro 10.794,53, di cui Euro 671,53 per esborsi ed Euro 10.123,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
8/8
10) condanna la (…) s.p.a. (oggi (…) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spesedi lite di (…), liquidate in complessivi Euro 11.180,42, di cui Euro 1.478,42 per esborsi ed Euro 9.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
11) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Palermo l'8 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.

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